diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3857 del 15/02/2008 (Rv. 601642 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative relative a norme sul collocamento dei lavoratori - Violazioni di carattere meramente formale - Abrogazione ex art. 116, comma dodicesimo, legge n. 388 del 2000 - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601642-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, si connotano come violazioni di carattere meramente formale, ai sensi dell'art. 116, comma dodicesimo, della legge n. 388 del 2000, comportanti l'abolizione delle sanzioni amministrative medesime, solo quelle che non determinano una lesione alla sostanza del bene giuridico tutelato, quali le comunicazioni di assunzioni errate o incomplete, atteso che queste ultime non incidono sulla tutela della funzione di controllo che caratterizza la materia del collocamento e dell'assunzione, mentre sono da considerarsi di carattere sostanziale, e di conseguenza escluse dall'ambito applicativo dell' "abolitio", tutte le violazioni relative all'omessa o tardiva comunicazione di assunzione nel rapporto di lavoro, in quanto realmente incidenti sulla suddetta finalità. (Nella specie la S.C. ha ritenuto rivestire carattere sostanziale le condotte consistenti: nell'omessa registrazione di sette lavoratori sul libretto di lavoro, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 10 gennaio 1935, n. 112; nell'omessa consegna ai lavoratori, all'atto della corresponsione della retribuzione, del prescritto prospetto di paga, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4; nell'omessa comunicazione alla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego, nei termini, dell'assunzione dei lavoratori nonché nell'omessa consegna, all'atto dell'assunzione, della dichiarazione contenente i dati della registrazione effettuata sul libro di matricola in uso, ai sensi dell'art. 9 bis, commi primo e secondo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, conv. in legge 28 novembre 1996, n. 608; nell'omessa comunicazione alla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego, nei termini, della cessazione del rapporto di lavoro di un lavoratore, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 264 del 1949).

Riferimenti normativi: Legge 10/01/1935 num. 112 art. 3, Legge 10/01/1935 num. 112 art. 4, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 21 CORTE COST., Legge 05/01/1953 num. 4 art. 1, Legge 05/01/1953 num. 4 art. 2, Legge 05/01/1953 num. 4 art. 3, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 12, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)