Sez. L, Sentenza n. 65 del 08/01/2007 (Rv. 594244 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria - Violazioni di carattere meramente formale - Abrogazione ex art. 116, comma dodicesimo, legge n. 388 del 2000 - Contenuto.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, si connotano come violazioni di carattere meramente formale, ai sensi dell'art.116, comma dodicesimo, della legge n. 388 del 2000, comportante l'abolizione delle sanzioni amministrative, quelle che non determinano una lesione alla sostanza del bene giuridico tutelato, quali le comunicazioni di assunzioni errate o incomplete che non incidono, di fatto, sull'essenziale funzione di controllo e monitoraggio, che caratterizza la materia del collocamento; di carattere sostanziale, e dunque, non colpite dall' "abolitio", devono ritenersi, di contro, tutte le violazioni relative, come nella specie, all'omessa o tardiva comunicazione di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro, in quanto realmente incidenti sulla suddetta finalità
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)