Sez. 2, Sentenza n. 2568 del 20/02/2003 (Rv. 560604 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - OGGETTO - IN GENERE | Domanda principale di divisione giudiziale dei beni ereditari - Successive domande di simulazione del contratto di compravendita e di collazione del bene donato nella massa - Carattere della novità - Esclusione - Natura di domanda incidentale - Partecipazione al giudizio da parte del terzo acquirente non condividente - Necessità.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - OGGETTO - IN GENERE
In tema di comunione ereditaria ed in ipotesi di domanda di divisione giudiziale dei beni, tutte le questioni che sorgono nel corso del giudizio vanno esaminate nell'insieme dei rapporti reciproci dei condividenti e, quindi, come incidenti relativi all'unico, inscindibile, giudizio principale. Ne consegue che non possono ritenersi nuove, e perciò precluse, la domanda di simulazione dell'atto di vendita di un bene effettuato dal "de cuius" in favore di uno dei coeredi e la conseguente domanda di collazione del bene nella massa proposte successivamente nel corso del giudizio di primo grado, in quanto entrambe sono volte a far rientrare nell'asse ereditario il bene fittiziamente compravenduto. Se poi il bene sia stato venduto anche ad un terzo, questi deve far parte del giudizio nel quale si discute della simulazione della vendita conclusa anche da lui, non potendo il terzo essere pregiudicato, se non interviene, dalla sentenza resa tra i condividenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 782, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)