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Sez. U, Sentenza n. 14109 del 20/06/2006 (Rv. 589683 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - OGGETTO - IN GENERE | Domanda principale di divisione giudiziale dei beni ereditari - Successiva proposizione di domande di nullità o di simulazione - Novità - Preclusioni processuali - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589683-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - OGGETTO - IN GENERE

In tema di giudizio di divisione ereditaria, le caratteristiche del relativo procedimento - rappresentate dalla finalità che esso persegue, di porre fine alla comunione con riferimento all'intero patrimonio del "de cuius", e dalla possibilità che esso si concluda, in luogo che con sentenza, con ordinanza che, sull'accordo delle parti, dichiari esecutivo il progetto divisionale - non sono di per sé sufficienti a giustificare deroghe alle preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso; pertanto, vanno dichiarate inammissibili, ai sensi dell'art.167, secondo comma, cod. proc. civ., le domande di nullità o di simulazione dirette a far rientrare determinati beni nell'asse ereditario proposte, per la prima volta, in sede di discussione del progetto divisionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 789

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)