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Sez. L, Sentenza n. 6742 del 09/12/1982 (Rv. 424371 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424371-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI.*

Ai fini della revoca della pensione d'Invalidità, il riacquisto della capacità di guadagno da parte dell'assicurato può ritenersi verificato, pur se siano rimaste immutate le condizioni psicofisiche esistenti al tempo della concessione della pensione, qualora risulti che l'assicurato medesimo si sia proficuamente riadattato al lavoro e sia in grado di ritrarre dal normale svolgimento di questo, ancorché non nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, un guadagno non inferiore a quello stabilito dalla legge per la concessione della pensione. (V 3851/74, mass n 372387; (V 2500/72, mass n 359981; (V 3043/69, mass n 342954).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)