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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9575 del 12/06/2012 (Rv. 622955 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Trattamento di fine rapporto - Lavoro prestato in epoca anteriore alla legge n.297 del 1982 - Aliquota - Determinazione - Riferimento alla retribuzione globale di fatto - Necessità - Tredicesima e quattordicesima mensilità - Inclusione.
Stato
decisa il 2012-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622955-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di IRPEF, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'art. 2, terzo comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, il trattamento di fine rapporto, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, per il lavoro dipendente prestato in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, dev'essere calcolato, per ciascun anno preso a base di commisurazione, in misura pari non già ad una mensilità della paga base riferita ad un mese di prestazione, ma ad un dodicesimo dell'intera retribuzione globale di fatto percepita nell'anno, comprensiva di ogni elemento retributivo aggiuntivo a carattere continuativo (e quindi anche della tredicesima e della quattordicesima mensilità): tale disposizione, la quale non impedisce di provare che nel regime previgente la normativa contrattuale di settore escludesse i predetti elementi dal calcolo dell'indennità di anzianità, costituisce infatti la traduzione sul piano tributario dei criteri applicati in materia giuslavoristica a seguito della riformulazione dell'art. 2120 cod. civ. da parte della citata legge n. 297 del 1982, la quale ha uniformato la determinazione del trattamento di fine rapporto per tutte le categorie di lavoratori dipendenti del settore privato.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 14 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)