Sez. 2, Sentenza n. 4233 del 23/02/2007 (Rv. 596063 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Morte della parte nel corso del giudizio - Rilevanza - Esclusione - Facoltà degli eredi di costituirsi - Modalità - Costituzione a mezzo di comparsa - Invalidità e carenza di legittimazione processuale - Attività di integrazione del contraddittorio svolta dai soggetti in tal modo costituitisi - Illegittimità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
Nel giudizio di cassazione, essendo ininfluente la sopravvenuta morte della parte, coloro che intendano prendervi parte, in proprio nome e nella qualità di eredi, possono farlo con atto di intervento o con ricorso, ma mai con comparsa di costituzione, non prevista per siffatto procedimento, e previo rilascio di apposita procura notarile, stante la perdurante valenza del mandato rilasciato dall'originario ricorrente. Ne consegue che la costituzione in qualità di eredi nel giudizio di cassazione a mezzo di deposito di comparsa di costituzione è nulla, ed inidonea a far assumere a questi la qualità di parte, come pure non può ritenersi legittimamente effettuata l'attività processuale svolta da tali soggetti (come nella specie) ai fini della integrazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)