Sez. L, Sentenza n. 4375 del 27/03/2001 (Rv. 545199 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Giudicato sulla validità sostanziale di un licenziamento - Impugnazione successiva del recesso per violazione del principio della immediatezza della contestazione - Preclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il giudicato formatosi sulla validità sostanziale del licenziamento preclude ogni accertamento sull'immediatezza della contestazione dei fatti giustificativi dello stesso licenziamento, ex art. 7 legge n. 300 del 1970, atteso che la decisione sulla validità sostanziale del licenziamento presuppone un effettuato accertamento anche sulla validità e sull'efficacia del recesso sotto il profilo della regolarità della contestazione, ponendosi detto accertamento come una pregiudiziale logico - giuridica della statuizione finale oggetto di giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)