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Sez. L, Sentenza n. 4438 del 20/04/1995 (Rv. 491929 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Cosa giudicata sulla validità di un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo - Impugnazione successiva del recesso per un vizio formale quale la violazione dell'art. 7 st. lav. - Preclusione.
Stato
decisa il 1995-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491929-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Nel caso in cui sia accertata, con sentenza passata in giudicato, la validità sostanziale di un licenziamento (perché sorretto da giusta causa o giustificato motivo), è preclusa l'impugnativa dello stesso atto di recesso per un vizio formale, come quello dipendente dalla violazione delle garanzie procedurali di cui all'art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300, in quanto l'accertamento della validità sostanziale del licenziamento presuppone necessariamente l'accertamento della validità o dell'efficacia dello stesso sotto il profilo formale e, su un piano generale, il giudicato preclude il rilievo e la nuova azionabilità di tutte le questioni che si trovano in rapporto di pregiudizialità con l'oggetto ultimo della statuizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)