diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6021 del 10/05/2000 (Rv. 536388 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Impugnazione del licenziamento per un vizio formale ex art. 7 st. lav. - Sentenza di rigetto passata in giudicato - Successiva impugnazione dello stesso licenziamento per questioni di validità sostanziale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536388-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA

La decisione - passata in giudicato - di rigetto della domanda di nullità del licenziamento per vizi formali, quale la violazione delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, non pregiudica, in quanto assolutamente ne prescinde, la questione della validità sostanziale dello stesso licenziamento (per ricorrenza della giusta causa o del giustificato motivo) e non impedisce quindi una successiva impugnazione per difetto degli anzidetti requisiti sostanziali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)