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Sez. 1, Sentenza n. 2504 del 26/07/1971 (Rv. 353538 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - TACITA - COMPORTAMENTO INCOMPATIBILE CON LA VOLONTA DI FAR VALERE LA PRESTAZIONE - RINUNZIA TACITA DELLA PA A FAR VALERE LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353538-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - TACITA - COMPORTAMENTO INCOMPATIBILE CON LA VOLONTA DI FAR VALERE LA PRESTAZIONE - RINUNZIA TACITA DELLA PA A FAR VALERE LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNITA DI OCCUPAZIONE - AMMISSIBILITA.*

Per aversi rinunzia tacita alla prescrizione occorre una incompatibilita assoluta tra il comportamento del debitore e la volonta di opporre la causa estintiva del diritto altrui. In tema di indennita di occupazione sussiste la rinunzia tacita della pa nel fatto che essa, quando il tempo necessario a prescrivere era gia trascorso, abbia provveduto al deposito, insieme con le indennita di espropriazione, anche della indennita di occupazione, calcolata negli interessi legali sulla indennita di espropriazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)