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Sez. 2, Sentenza n. 6050 del 30/05/1995 (Rv. 492569 - 01)

VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA | Vendita di una farmacia - Effetto traslativo della proprietà dell'azienda - Subordinazione al riconoscimento del medico provinciale - Natura giuridica di autorizzazione costitutiva - Efficacia retroattiva del riconoscimento.
Stato
decisa il 1995-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492569-01

VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA

Poiché, ai sensi dell'art. 12 comma secondo della legge 2 aprile 1968 n. 475, il trasferimento della farmacia è subordinato alla condizione legale sospensiva del riconoscimento del medico provinciale, tenuto ad esercitare il controllo dei requisiti richiesti dalla stessa legge per la gestione del servizio farmaceutico, la vendita, come, più in generale, ogni atto traslativo, tra vivi o "mortis causa", di una farmacia, non solo non consente all'acquirente, prima del riconoscimento, l'esercizio della farmacia ma neppure produce il suo effetto reale del trasferimento della proprietà dell'azienda, che solo dopo il predetto atto amministrativo, avente la natura giuridica di una autorizzazione costitutiva, si realizza con efficacia retroattiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 12 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)