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Sez. L, Sentenza n. 2409 del 09/02/2004 (Rv. 569988 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità ex art. 7, secondo comma, della legge n. 223 del 1991 - Proroga di dodici mesi per i dipendenti di aziende operanti nel Mezzogiorno d'Italia - Fondamento - Requisiti - Sede dell'azienda nel Nord Italia ma svolgimento dell'attività del lavoratore nel Mezzogiorno - Applicabilità della proroga - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569988-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

L'art. 7, secondo comma, della legge n. 223 del 1991, nel concedere una proroga dell'indennità di mobilità in favore di coloro che prestavano la propria attività per una impresa ubicata nel Mezzogiorno, persegue la finalità di sopperire alle necessità di costoro in considerazione della maggiore difficoltà che essi incontrano nel reperimento di un altro posto di lavoro nel medesimo territorio, svantaggiato dal punto di vista occupazionale. Tale finalità è esclusa nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga la propria attività in una delle aree prese in esame dalla citata legge, ma alle dipendenze di una impresa ubicata in territorio non disagiato, avendo costui maggiori possibilità di reimpiego, e dovendosi perciò escludere il diritto al prolungamento del periodo di fruizione della indennità.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto al lavoratore, che aveva svolto nel meridione, ove risiedeva, l'attività di informatore medico scientifico alle dipendenze di una società ubicata nel Nord Italia, il diritto alla proroga di dodici mesi della indennità di mobilità).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 2 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)