Sez. U, Sentenza n. 11326 del 30/05/2005 (Rv. 581512 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità ex art. 7 della legge n. 223 del 1991 - Proroga della durata nelle aree di cui al d.P.R. n. 218 del 1978 - Requisiti - Luogo permanente di lavoro - Sufficienza - Fondamento - Altri requisiti - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
Con riferimento all'indennità di mobilità, di cui all'art. 7, primo comma, della legge n. 223 del 1991, e ai fini della proroga del periodo di erogazione della stessa, prevista dal successivo secondo comma per le aree del Mezzogiorno d'Italia (d.P.R. n. 218 del 1978), - atteso che l'istituto costituisce un intervento di politica sociale funzionale al sostegno, sul piano economico, della personale condizione di disoccupazione del lavoratore, già licenziato, nel periodo di ricerca di una nuova occupazione, come risulta dall'interpretazione sistematica della norma, che prevede la proroga, nel contesto dello stesso art. 7 cit. e dell'intera legge, non contraddetta da provvedimenti normativi successivi che hanno disciplinato speciali situazioni di emergenza occupazionale - è determinante la circostanza che in una delle zone svantaggiate di cui al suddetto provvedimento normativo l'impresa abbia scelto di organizzare stabilmente la prestazione lavorativa di alcuni (o, al limite, anche di uno solo) dei propri dipendenti, in funzione del raggiungimento degli obiettivi imprenditoriali, così da doversi identificare in tali aree il "luogo permanente di lavoro" inteso, nel quadro generale dell'art. 1182 cod. civ., come ambito territoriale entro il quale la prestazione dedotta in contratto doveva essere eseguita, restando irrilevanti altri requisiti (quali il luogo di assunzione, l'ubicazione della sede legale dell'impresa o della residenza del lavoratore, il luogo in cui è stata aperta la procedura di mobilità).
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)