Sez. L, Sentenza n. 16798 del 27/11/2002 (Rv. 558774 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Proroga di dodici mesi per i dipendenti di aziende operanti nel Mezzogiorno d'Italia - Fondamento - Requisiti - Sede del datore di lavoro nel Nord Italia - Irrilevanza - Svolgimento della prestazione nel Mezzogiorno - Sufficienza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
Poiché l'art. 7, secondo comma, della legge n. 223 del 1991, nel concedere una proroga dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori operanti nelle zone del Mezzogiorno d'Italia, mira esclusivamente ad approntare una più lunga assistenza ai lavoratori, in considerazione del fatto che essi sono residenti in quelle zone e delle maggiori difficoltà che essi incontrano nelle stesse zone per la ricerca di una nuova occupazione, è irrilevante la circostanza che il datore di lavoro sia una società con sede nel Nord Italia, essendo invece sufficiente che l'attività lavorativa si svolga in una delle zone svantaggiate del Mezzogiorno (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto al lavoratore, che aveva svolto in Sicilia la propria attività di informatore medico scientifico alle dipendenze di una società avente sede nel Nord Italia, il diritto alla proroga di dodici mesi della indennità di mobilità).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 2 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)