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Sez. 1, Sentenza n. 14469 del 09/07/2005 (Rv. 582682 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE | Autorizzazione a stare in giudizio per il fallimento - Sopravvenienza nel giudizio di appello - Efficacia sanante "ex tunc" - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582682-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE

La mancanza di autorizzazione da parte del giudice delegato al curatore, affinchè svolga attività processuale nell'interesse del fallimento, è suscettibile di sanatoria, con effetto ex tunc, possibile anche mediante il conferimento dell'autorizzazione per il giudizio di appello, purchè l'inefficacia degli atti compiuti in precedenza dal curatore non sia stata già accertata e sanzionata dal giudice di primo grado (Nella specie, il curatore aveva proposto, in linea principale, domanda ex art. 64 legge fall., di accertamento dell'inefficacia di un atto a titolo gratuito -per la quale era privo di autorizzazione-, chiedendo, in linea gradata, la revoca ex art. 67 legge fall.; la sentenza di primo grado aveva accolto la domanda principale ed il g.d. aveva autorizzato il curatore a costituirsi nel giudizio in appello; la S.C., in applicazione del succitato principio, ha ritenuto quest'ultimo atto idoneo a sanare il difetto di autorizzazione, che non era stato rilevato nel giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)