Sez. 5, Sentenza n. 4704 del 28/03/2003 (Rv. 561847 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE | Autorizzazione a stare in giudizio per il fallimento - Suo sopravvento solo in sede di giudizio di appello - Efficacia sanante "ex tunc" - Sussistenza - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE
La mancanza di autorizzazione, da parte del giudice delegato, al curatore, perché svolga attività processuale, attinendo all'efficacia di attività processuale nell'esclusivo interesse del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria, con effetto ex tunc, anche mediante l'autorizzazione per il giudizio di appello. Tuttavia, l'effetto convalidante dell'autorizzazione in sanatoria successivamente emessa dal giudice delegato al fallimento è impedito nell'ipotesi in cui l'inefficacia degli atti compiuti dal curatore sia, nel frattempo, già accertata e sanzionata dal giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)