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Sez. 6, Sentenza n. 2695 del 13/07/1999 Cc. (dep. 05/08/1999) Rv. 214186 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REDAZIONE | Redazione e pubblicazione contestuale di motivazione e dispositivo - Contrasto tra le due parti della sentenza - Prevalenza del contenuto del dispositivo - Esclusione - Fondamento - Provvedimento anomalo - Rilevabilità di ufficio.
Stato
decisa il 1999-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214186-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REDAZIONE

In tema di contrasto tra dispositivo e motivazione, nel caso in cui la seconda sia stata resa pubblica insieme con il primo, non può applicarsi il principio della prevalenza del contenuto del dispositivo. Invero, poiché si è in presenza di un unico documento, il cui contenuto è intrinsecamente ed insanabilmente contraddittorio, e poiché, di conseguenza, risulta impossibile accertare quale è stata la reale volontà del giudice, il provvedimento è da considerarsi assolutamente anomalo e tale anomalia deve intendersi rilevabile di ufficio, con conseguente annullamento del provvedimento stesso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 545 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)