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Sez. 3, Sentenza n. 1760 del 12/02/1999 Ud. (dep. 12/02/1999) Rv. 213070 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REDAZIONE | Redazione e pubblicazione contestuale di motivazione e dispositivo - Motivazione contrastante con il dispositivo - Prevalenza del contenuto del dispositivo - Esclusione - "Ratio".
Stato
decisa il 1999-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213070-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REDAZIONE

Il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo -che di conseguenza non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione- è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione. Detto principio non vale, invece, quando dispositivo e motivazione non sono separati ma sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento sicché è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 545 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)