Sez. 1, Sentenza n. 9719 del 20/08/1992 (Rv. 478604 - 01)
Fidejussione - Limiti - Scadenza dell'obbligazione principale | Mancata proposizione della domanda contro il debitore principale - Decadenza del creditore - Deroga convenzionale o rinuncia implicita - Configurabilità.
Fidejussione - Limiti - Scadenza dell'obbligazione principale
La decadenza del creditore dalla garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata proposizione della domanda contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza della sua obbligazione, può essere oggetto di deroga convenzionale, o di rinuncia da parte dell'interessato, pure implicita, come nel caso in cui il fidejussore assuma un impegno incondizionato, esteso, in via generale, a tutti gli affari commerciali del garantito, senza limitazioni temporali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)