Sez. 1, Sentenza n. 2420 del 11/07/1968 (Rv. 334818 - 01)
FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE IN SEDE DI RECLAMO DAL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO- RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE IN SEDE DI RECLAMO DAL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO- RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Il decreto emesso dal tribunale fallimentare in Sede di reclamo dal provvedimento con cui il giudice delegato approva il progetto di ripartizione dell'attivo fallimentare ha carattere decisorio e definitivo, e, quindi, trova applicazione il disposto dell'art. 111 della Costituzione per la sua impugnazione con ricorso per Cassazione. (V. 2156-65).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 116, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)