Sez. 2, Sentenza n. 824 del 18/03/1972 (Rv. 357002 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE PARZIALE - IN GENERE - RECLAMO PER LA REVOCA - DECRETO DI REIEZIONE DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE PARZIALE - IN GENERE - RECLAMO PER LA REVOCA - DECRETO DI REIEZIONE DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA.*
Sono impugnabili per Cassazione a norma dell'art 111 della Costituzione anche i provvedimenti emessi sotto Forma di ordinanza o decreto rispetto ai quali non sia previsto un rimedio ordinario d'impugnazione e purche detti provvedimenti abbiano carattere decisorio e siano idonei a produrre con efficacia di giudicato effetti di diritto sostanziale. Pertanto e ammissibile il ricorso per Cassazione avverso il decreto del tribunale fallimentare con il quale sia stato respinto il reclamo per la revoca dei riparti parziali, dichiarati esecutivi dal giudice delegato, e dei pagamenti conseguentemente effettuati dal curatore del fallimento. (Conf 613'72, mass n 356662; V 833'69, mass n 339171; 2876'68, mass n 3355 (83; 2420'68, mass n 334818; 801'66, mass n 321614).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 113, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 113, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)