Sez. L, Sentenza n. 1323 del 09/03/1981 (Rv. 411925 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE - DISCIPLINA SULLA DURATA PREVISTA DALL'ART 17 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRATTI IN CORSO - NOZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE - DISCIPLINA SULLA DURATA PREVISTA DALL'ART 17 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRATTI IN CORSO - NOZIONE.*
Ai fini dell'applicabilità dell'art 17 della legge 11 febbraio 1971 n 11 (che, per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore, regolati dalla legge 22 luglio 1966 n 606, ha elevato a quindici anni il periodo minimo di durata di cui al primo comma dell'art 1 di tale legge e stabilito che la disciplina ivi contenuta si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge n 11 del 1971 anche se stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n 606 del 1966), per 'contratti in corsò debbono intendersi solo i rapporti non cessati per scadenza del termine o per altra ragione, essendo irrilevante, ove tale cessazione si sia verificata, il mero fatto materiale della successiva permanenza dell'affittuario sul fondo oggetto del contratto. (V 5349/79, mass n 401937; (V 854/79, mass n 397031; (Conf 1679/77, mass n 385392).*
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 606 art. 1, Legge 22/07/1966 num. 606 art. 5, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)