Sez. L, Sentenza n. 5349 del 12/10/1979 (Rv. 401937 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CONTRATTI AGRARI NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI CESSATI DE JURE AL MOMENTO DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI PROROGA - PROROGA DISPOSTA DA TALE LEGGE - INAPPLICABILITA - PERMANENZA DI FATTO DEL COLTIVATORE NEL FONDO - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CONTRATTI AGRARI NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI CESSATI DE JURE AL MOMENTO DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI PROROGA - PROROGA DISPOSTA DA TALE LEGGE - INAPPLICABILITA - PERMANENZA DI FATTO DEL COLTIVATORE NEL FONDO - IRRILEVANZA.*
La proroga legale non puo applicarsi ai contratti agrari giuridicamente cessati per scadenza del termine al momento della entrata in vigore della legge che la dispone, a nulla rilevando il fatto materiale della permanenza successiva del coltivatore nel fondo oggetto del contratto. (V 1679/77, mass n 385392; (V 1534/77, mass n 385246; (Conf 973/78, mass n 390312; (Conf 564/78, mass n 389879).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)