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Sez. 1, Sentenza n. 45074 del 28/09/2010 Ud. (dep. 23/12/2010) Rv. 249273 - 01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - PARLAMENTARI - IN GENERE | Delibera di insindacabilità delle opinioni espresse - Poteri del giudice - Annullamento senza rinvio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2010-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249273-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA (PARLAMENTO) - PARLAMENTARI - IN GENERE

La decisione di annullamento senza rinvio di una sentenza predibattimentale che erroneamente abbia decretato l'improcedibilità dell'azione non è preclusa dall'obbligo, gravante anche sul giudice di legittimità, di dichiarare la causa di non punibilità derivante dalla delibera di insindacabilità, assunta dalla Camera di appartenenza, delle opinioni espresse dal parlamentare imputato e fatte oggetto di addebito penale, perchè occorre dare modo al giudice del merito di valutare la proponibilità del conflitto di attribuzioni, valutazione in precedenza non operata perchè assorbita dalla decisione di improcedibilità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 68, Legge 20/06/2003 num. 140 art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)