Sez. 2, Sentenza n. 1615 del 22/06/1962 (Rv. 252586 - 01)
DEMANIO - DEMANIO STRADALE - STRADA - VICINALE - AGRARIA - EX COLLATIONE AGRORUM PRIVATORUM - NOZIONE.*
DEMANIO - DEMANIO STRADALE - STRADA - VICINALE - AGRARIA - EX COLLATIONE AGRORUM PRIVATORUM - NOZIONE.*
Via agraria e quella strada privata che i proprietari dei fondi latistanti hanno aperto e mantengono per loro esclusivo uso, cioe per transitarvi secondo le esigenze della coltivazione e dell'industria agricola in genere: essa viene formata mediante conferimento di suolo o di altro apporto da parte dei vari proprietari in guisa da dar luogo ad una comunione, avente le caratteristiche di una communio incidens, per la quale il godimento della strada non e iure servitutis ma iure proprietatis; pur avendo, di regola, fondi fronteggianti, non e escluso che possa essere anche utilizzata, in relazione alla situazione dei fondi e alle necessita del tracciato, da piu fondi in consecuzione, fermo restando, anche in questa ipotesi, il principio che essa possa servire a tutti i proprietari dei fondi in tutte le direzioni, onde ciascuno ne abbia per tutta la sua lunghezza la proprieta pro indiviso. (V 1304/60, 516/59, 444/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)