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Sez. 2, Sentenza n. 3536 del 15/04/1994 (Rv. 486197 - 01)

Strade - Agrarie - Strade vicinali | Nozione - Proprietari dei fondi latistanti - Proprietà pro indiviso di ciascuno su tutta la lunghezza della strada - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486197-01

Strade - Agrarie - Strade vicinali

La via agraria è quella strada privata che i proprietari dei fondi latistanti hanno aperto e mantengono per loro esclusivo uso, cioè per transitarvi secondo le esigenze della coltivazione e dell'industria agricola; essa viene formata mediante conferimento di suolo o di altro apporto dei vari proprietari in guisa da dar luogo ad una comunione, avente le caratteristiche di una "communio incidens", per la quale il godimento della strada non è "iure servitutis" ma "iure proprietatis", e, pur avendo, di regola, fondi fronteggianti, non è escluso che possa essere utilizzata, in relazione alla situazione dei fondi ed alla necessità del tracciato, da più fondi in consecuzione, fermo restando, anche in questa ipotesi, il principio che essa possa servire a tutti i proprietari dei fondi in tutte le direzioni, onde ciascuno ne abbia per tutta la sua lunghezza la proprietà "pro indiviso".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)