Sez. L, Sentenza n. 2844 del 26/02/2002 (Rv. 552599 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Condanna del lavoratore alla restituzione di importi retributivi non dovuti - Esclusione dal relativo calcolo della ritenuta d'acconto versata dal datore di lavoro all'amministrazione finanziaria - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Nell'ipotesi di condanna del lavoratore a restituire al datore di lavoro importi retributivi indebitamente percepiti, dal relativo calcolo ben può essere esclusa la ritenuta di acconto eventualmente versata all'amministrazione finanziaria dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, potendo quest'ultimo richiederne il rimborso alla medesima amministrazione, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)