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Sez. 2, Sentenza n. 3042 del 15/03/1995 (Rv. 491187 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - ATTRIBUZIONI | Ripartizioni delle spese comuni - Modificazione dei criteri di riparto da parte dell'assemblea - Nullità assoluta della delibera.
Stato
decisa il 1995-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491187-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - ATTRIBUZIONI

In tema di condominio degli edifici ed in ordine alla ripartizione delle spese comuni, le attribuzioni dell'assemblea, ai sensi dell'art. 1135 n. 2 cod. civ., sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri fissati dalla legge, e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali deroghe, venendo direttamente ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino, attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca. Pertanto, la deliberazione assembleare, che modifichi detti criteri, è inefficace, nei confronti del condomino dissenziente, per nullità radicale deducibile senza limitazioni di tempo, e non meramente annullabile su impugnazione da proporsi entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 1137 secondo e terzo comma cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1124, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)