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Sez. 2, Sentenza n. 4865 del 10/11/1977 (Rv. 388468 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE TRA EREDE E LEGATARIO) - A TITOLO UNIVERSALE - CONDIZIONI - INDICAZIONE DI BENI DETERMINATI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - QUOTA DI PATRIMONIO - NECESSITA - COMPENDIO EREDITARIO COSTITUITO DA UN IMMOBILE - ATTRIBUZIONE AI FIGLI IN QUOTE EGUALI - QUALITA DI EREDI - SPETTANZA.*
Stato
decisa il 1977-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388468-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE TRA EREDE E LEGATARIO) - A TITOLO UNIVERSALE - CONDIZIONI - INDICAZIONE DI BENI DETERMINATI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - QUOTA DI PATRIMONIO - NECESSITA - COMPENDIO EREDITARIO COSTITUITO DA UN IMMOBILE - ATTRIBUZIONE AI FIGLI IN QUOTE EGUALI - QUALITA DI EREDI - SPETTANZA.*

Le Disposizioni testamentarie - qualunque sia l'espressione usata dal testatore - sono a titolo universale e attribuiscono la qualita di erede, se comprendono l'universalita od una quota dei beni del testatore. D'altro canto la indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulti che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio. Pertanto, esattamente il giudice del merito ritiene che, avendo il testatore lasciato a tutti i suoi figli, in quote eguali, un immobile il cui valore comprende per la quasi totalita il valore del compendio ereditario, i figli debbono considerarsi eredi, e non legatari.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 588

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)