Sez. L, Sentenza n. 6451 del 04/12/1981 (Rv. 417271 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - POLLICULTORE - ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DEL BESTIAME CONNESSA CON LA COLTIVAZIONE DEL FONDO - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - DEFINIZIONE DI AZIENDA AGRICOLA VALIDA PER L'INTERO SETTORE NORMATIVO DELLA PRODUZIONE AGRICOLA - DEDUCIBILITÀ DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITÀ EUROPEA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - POLLICULTORE - ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DEL BESTIAME CONNESSA CON LA COLTIVAZIONE DEL FONDO - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - DEFINIZIONE DI AZIENDA AGRICOLA VALIDA PER L'INTERO SETTORE NORMATIVO DELLA PRODUZIONE AGRICOLA - DEDUCIBILITÀ DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITÀ EUROPEA - ESCLUSIONE.*
Ai fini del versamento dei contributi assicurativi obbligatori, la pollicultura non può essere inquadrata nello schema dello allevamento del bestiame, ma soltanto fra le attività connesse, quando si ponga in rapporto di strumentalità e di complementarietà funzionale con la coltivazione del fondo. Nè tale esigenza di un collegamento funzionale con la coltivazione del suolo può essere escluso alla stregua della normativa della comunità europea, in quanto da questa - come deciso dalla Corte di giustizia delle comunità europee (sent. N. 85 del 1977) - non può trarsi una nozione di azienda agricola valida per l'intero settore normativo della produzione agricola. Deve pertanto escludersi tale connessione e, conseguentemente, è soggetta ai contributi assicurativi per il settore industriale la pollicultura ove non si inserisca, con carattere di strumentalità funzionale, nel ciclo produttivo dell'impresa agricola, assumendo invece una propria autonomia. (Conf 4201/80, mass n 408077).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)