Sez. L, Sentenza n. 4201 del 02/07/1980 (Rv. 408077 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - POLLICULTORE - ATTIVITA DI ALLEVAMENTO DEL BESTIAME CONNESSA CON LA COLTIVAZIONE DEL FONDO - CONFIGURABILITA - LIMITI - INQUADRAMENTO NEL SETTORE INDUSTRIALE - CONDIZIONI - DEFINIZIONE DI AZIENDA AGRICOLA VALIDA PER L'INTERO SETTORE NORMATIVO DELLA PRODUZIONE AGRICOLA - DEDUCIBILITA DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA EUROPEA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - POLLICULTORE - ATTIVITA DI ALLEVAMENTO DEL BESTIAME CONNESSA CON LA COLTIVAZIONE DEL FONDO - CONFIGURABILITA - LIMITI - INQUADRAMENTO NEL SETTORE INDUSTRIALE - CONDIZIONI - DEFINIZIONE DI AZIENDA AGRICOLA VALIDA PER L'INTERO SETTORE NORMATIVO DELLA PRODUZIONE AGRICOLA - DEDUCIBILITA DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA EUROPEA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Ai fini del versamento dei contributi assicurativi obbligatori, la pollicultura non puo essere inquadrata nello schema dell'allevamento del bestiame, ma soltanto fra le attivita connesse, quando si ponga in rapporto di strumentalita e di complementarieta funzionale con la coltivazione del fondo. Ne tale esigenza di un collegamento funzionale con la coltivazione del suolo puo essere escluso alla stregua della normativa della comunita europea, in quanto da questa - come deciso dalla Corte di giustizia delle comunita europee (sentenza n 85 del 1977) - non puo trarsi una definizione di azienda agricola valida per l'intero settore normativo della produzione agricola. Deve, pertanto, escludersi tale connessione e conseguentemente e soggetta ai contributi assicurativi per il settore industriale, la pollicultura ove non si inserisca, con carattere di strumentalita funzionale, nel ciclo produttivo dell'impresa agricola, assumendo invece una propria autonomia. (nella specie, il pollicultore aveva subaffittato tutto il terreno condotto in affitto a terzi e aveva destinato un annesso fabbricato rustico a stabilimento avicolo con attivita diretta alla produzione di uova per l'alimentazione). (V 4659/78, mass n 394334; (V 3213/72, mass n 361008).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)