Sez. L, Sentenza n. 13729 del 14/10/2000 (Rv. 541011 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE | Soppressione dell'albo dei procuratori legali ex legge n. 27 del 1997 - Effetti - Superamento della tradizionale bipartizione tra le funzioni di procuratore e di avvocato - Esclusione - Conseguenze - Necessità della procura per il conferimento del "ministero di difensore" - Sussistenza - Esercizio della professione "extra districtum" - Ammissibilità - Decorrenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE
L'abolizione della distinzione professionale tra gli avvocati e i procuratori legali, prevista dalla legge n. 27 del 1997 (che ha soppresso l'albo dei procuratori legali prevedendo l'iscrizione di questi ultimi nell'(unico) albo degli avvocati) non ha determinato il superamento della tradizionale bipartizione tra le funzioni di procuratore e di avvocato - normativamente individuate nel codice di rito con le rispettive locuzioni di "ministero di difensore" e di "assistenza di difensore" - con la conseguente necessità della procura, ex art. 83, comma primo, cod.proc.civ., per il conferimento del ministero di difensore. Peraltro, avendo l'art. 6 della citata legge n. 27 del 1997 abrogato l'art. 5 R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1934 (che ammetteva il procuratore legale ad esercitare la professione solo "intra districtum"), ed avendo l'art. 8 della legge n. 479 del 1999 attribuito efficacia retroattiva a tale abrogazione (estendendone gli effetti a tutti i processi in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 27 del 1997), il difensore munito di procura può, con la suddetta decorrenza, svolgere in ogni caso il suo patrocinio senza limitazioni territoriali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 24/02/1997 num. 27, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)