Sez. L, Sentenza n. 8845 del 28/04/2005 (Rv. 581263 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Domanda di ricostituzione di pensione di invalidità revocata - Accertamento del successivo diritto all'assegno ordinario di invalidità ex l. n. 222 del 1984 - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
Qualora l'attore richieda il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità revocatagli (secondo il regime previgente alla legge n. 222 del 1984) e il giudice adito accerti la sussistenza (successiva) del diritto all'assegno ordinario di invalidità (ai sensi della detta legge n. 222 del 1984) non si ha una violazione del principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto non si attribuisce un bene della vita sostanzialmente diverso da quello richiesto, né si pongono a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo ("causa petendi") nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda, in quanto in entrambi i casi viene richiesto e riconosciuto il diritto dell'assicurato alla periodica corresponsione di somme di denaro, qualificanti la prestazione previdenziale come atta a "compensare" la diminuita idoneità al lavoro produttivo; nè la diversità di indagine tra capacità di guadagno e capacità di lavoro incide in modo apprezzabile sulla "causa petendi" e sul "petitum" dell'azione esercitata, dovendosi soltanto aggiungere nella prima lo "sguardo al mercato del lavoro".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)