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Sez. L, Sentenza n. 13046 del 06/09/2003 (Rv. 566611 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Domanda amministrativa della pensione di inabilità - Inclusione implicita di quella di attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità - Configurabilità - Conseguenze - Riconoscimento di diritto ad assegno in esito al giudizio di contestazione della revoca della pensione di inabilità - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566611-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

La domanda amministrativa della pensione d'inabilità contiene implicitamente (anche) quella di attribuzione dell'assegno ordinario d'invalidità, atteso che tra le due prestazioni intercorre un necessario rapporto di continenza, configurandosi l'assegno come un "minus" rispetto alla pensione. Ne consegue che nel giudizio diretto al ripristino della pensione di invalidità, ancorché revocata, il giudice, in presenza di un miglioramento delle condizioni di salute dell'assistito, deve riconoscere a quest'ultimo l'assegno di invalidità ove ne ricorrano i presupposti

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)