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Sez. 1, Sentenza n. 6918 del 01/04/2005 (Rv. 580236 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Atti a titolo gratuito (art. 64 della legge fallimentare) - Inefficacia - Presupposti - Differenze rispetto alla revocatoria ex art. 67 della legge fallimentare - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580236-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

L'inefficacia prevista dall'art. 64 della legge fallimentare ha carattere necessario ed oggettivo, ed opera automaticamente ove sussista il presupposto dell'esistenza dell'atto e della sua gratuità; come tale essa va dichiarata con sentenza avente natura ricognitiva della situazione giuridica, indipendentemente dai presupposti soggettivi ed oggettivi che vengono in considerazione ai fini dell'azione revocatoria quale prevista invece nell'art. 67 della legge fallimentare (In applicazione del succitato principio, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inefficace la garanzia prestata da un socio, in virtù di un negozio a titolo gratuito, in favore della società fallita anteriormente alla sua trasformazione da s.r.l. in s.n.c.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)