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Sez. 1, Sentenza n. 1831 del 09/02/2001 (Rv. 543739 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Fattispecie contemplata dall'art. 64 della legge fallimentare in relazione agli atti "gratuiti" - Presupposti - Differenze rispetto alla fattispecie prevista nell'art. 67 della legge fallimentare.
Stato
decisa il 2001-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543739-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

L'inefficacia sancita dall'art. 64 della legge fallimentare ha carattere necessario ed oggettivo, ed opera automaticamente ove sussista il presupposto dell'esistenza dell'atto e della sua gratuità; come tale essa va dichiarata, con sentenza avente natura ricognitiva della situazione giuridica, indipendentemente dai presupposti soggettivi ed oggettivi che vengono in considerazione ai fini dell'azione revocatoria quale prevista invece nell'art. 67 della legge fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)