diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 13389 del 01/12/1999 (Rv. 531731 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Fisso e continuativo - Computabilità ai fini del compenso per indennità retributive - Esclusione in difetto di previsione contrattuale - Fattispecie relativa all'interpretazione della clausola del contratto collettivo per l'industria metalmeccanica concernente il normale orario di lavoro.
Stato
decisa il 1999-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531731-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

I compensi per lavoro straordinario, anche se erogati in misura fissa e continuativa, non entrano - in difetto di una contraria volontà delle parti rigorosamente provata ed accertata dal giudice di merito - a far parte della retribuzione ordinaria; con la conseguenza che il compenso pagato per tale lavoro non rientra nella paga normale da porre a base per la determinazione di tutti gli istituti fissi come le ferie, le festività infrasettimanali, le mensilità aggiuntive (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che - interpretando la clausola del c.c.n.l. dei metalmeccanici che prevedeva un tetto massimo di 48 ore settimanali - aveva escluso che tale "tetto" costituisse nell'intento delle parti il normale orario lavorativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)