Sez. L, Sentenza n. 11480 del 29/11/1990 (Rv. 469962 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PRESTAZIONE IN MODO FISSO E CONTINUATIVO - COMPENSO RELATIVO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE NORMALE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PRESTAZIONE IN MODO FISSO E CONTINUATIVO - COMPENSO RELATIVO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE NORMALE - CONDIZIONI.*
La circostanza che il lavoro straordinario sia prestato in modo fisso e continuativo non trasforma la natura della prestazione lavorativa, resa oltre l'orario normale, in prestazione ordinaria, ove (alla stregua di un'indagine di fatto) non risulti una volontà volta ad includere nell'orario normale detto prolungamento della prestazione lavorativa. Pertanto, in Mancanza di una siffatta volontà, il compenso per il lavoro straordinario anzidetto non è computabile ai fini delle spettanze per ferie, riposi, gratifica natalizia e festività infrasettimanali, da commisurare, secondo la disciplina collettiva, alla retribuzione normale dovuta per il lavoro ordinario, atteso in particolare che l'art. 2109 cod. civ., con norma conforme al precetto dell'art. 36 cost., non pone limiti alla autonomia collettiva quanto alla Determinazione del compenso per ferie, mentre, quanto alle dette festività, l'art. 5 della legge n. 260 del 1949 (sostituito dall'art. 5 della legge n. 90 del 1954) adotta una nozione di retribuzione globale di fatto riferita al normale orario contrattuale. (Conf 10133/90, mass n 469470; (Conf 4729/90, mass n 464140; (Conf 1608/89, mass n 462392).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)