Sez. 3, Sentenza n. 38822 del 16/06/2016 Ud. (dep. 20/09/2016) Rv. 267802 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Acquisizione delle conversazioni come corpo del reato - PossibilitĂ - Condizioni - Fattispecie in tema di favoreggiamento personale.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI
In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, in quanto tale utilizzabile nel processo penale, a condizione che essa integri ed esaurisca la condotta criminosa. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale aggravato, in cui la Suprema Corte, in applicazione del principio, ha ritenuto sussistere la natura di corpo del reato e la conseguente utilizzabilitĂ , delle conversazioni in cui l'imputato aveva rivelato informazioni relative alla pendenza di un procedimento penale a persona diversa dall'interessato ma ad esso collegata, ritenendo che in tale conversazione integrava la consumazione del reato di favoreggiamento personale, in ragione della sua natura di reato di pericolo a consumazione anticipata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)