Sez. 5, Sentenza n. 9120 del 19/04/2006 (Rv. 588842 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Nuovi documenti - Produzione - Ammissibilità - Condizioni - Mancata produzione in primo grado per causa non imputabile alla parte - Indispensabilità della prova - Valutazione - Motivazione - Necessità - Sindacabilità in cassazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
L'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, nell'escludere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova nel giudizio di secondo grado, ivi compresi i documenti, consente al giudice di appello di ammettere, oltre alle nuove prove che le parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, quelle che ritenga, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, indispensabili perchè dotate di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove, definite come rilevanti, hanno sulla decisione finale della controversia. Tale facoltà, comunque, quand'anche si ritenesse di carattere discrezionale, non può mai essere esercitata in modo arbitrario, dovendo essere espressa in un provvedimento motivato, il cui contenuto è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)