Sez. 1, Sentenza n. 352 del 18/01/1979 (Rv. 396446 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - EVASIONE DELL'IGE - ORDINANZA DI ACCERTAMENTO PROVENIENTE DALL'INTENDENTE DI FINANZA - PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DEL MINISTRO DELLE FINANZE - RICORSO ALL'AGO - TERMINE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - EVASIONE DELL'IGE - ORDINANZA DI ACCERTAMENTO PROVENIENTE DALL'INTENDENTE DI FINANZA - PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DEL MINISTRO DELLE FINANZE - RICORSO ALL'AGO - TERMINE.*
In tema d'imposta generale sull'entrata, il termine per ricorrere al giudice ordinario, avverso il provvedimento con il quale il ministro delle Finanze abbia confermato l'ordinanza intendentizia di accertamento dell'evasione, e di sessanta giorni, ai sensi e sotto il vigore dell'art 52 secondo comma del RDL 9 gennaio 1940 n 2 (convertito in legge 19 giugno 1940 n 762), pur dopo le modifiche al testo di tale norma risultanti per effetto della sentenza della Corte costituzionale n 79 del 1961, atteso che questa sentenza, nell'affermare l'illegittimita del principio del solve et repete, non ha inciso sulla durata del termine fissato per la proposizione di detta Azione. (V 69/75, mass n 373212).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 09/01/1940 num. 2 art. 52 CORTE COST., Legge 19/06/1940 num. 762 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)