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Sez. 2, Sentenza n. 5225 del 29/07/1983 (Rv. 430102 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - DA DISTACCARSI, AD OPERA DEL VENDITORE, DA UN'ENTITÀ DI MAGGIORE ESTENSIONE - NULLITÀ PER INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO - ESCLUSIONE - VENDITA DI "GENERE LIMITATO" - SUSSISTENZA - NATURA GIURIDICA DELLA PREDETTA - EFFETTI REALI - PRESUPPOSTI - DOMANDA GIUDIZIALE DEL COMPRATORE - CONTENUTO - DISCIPLINA EX ART. 1287 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430102-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - DA DISTACCARSI, AD OPERA DEL VENDITORE, DA UN'ENTITÀ DI MAGGIORE ESTENSIONE - NULLITÀ PER INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO - ESCLUSIONE - VENDITA DI "GENERE LIMITATO" - SUSSISTENZA - NATURA GIURIDICA DELLA PREDETTA - EFFETTI REALI - PRESUPPOSTI - DOMANDA GIUDIZIALE DEL COMPRATORE - CONTENUTO - DISCIPLINA EX ART. 1287 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Il contratto, con cui le parti convengono di trasferire una determinata estensione immobiliare (nella specie, un posto macchina aperto), considerata come fungibile, da distaccarsi ad opera del venditore da una entità di maggiori dimensioni, non è affetto da nullità per indeterminatezza dell'oggetto bensì costituisce vendita di genere limitato, configurabile anche per gli immobili, avente natura obbligatoria, ove risulti a carico del venditore l'Obbligo di individuare successivamente e consegnare il bene compravenduto, e che acquista effetti reali con la concreta individuazione del bene sulla base della scelta che deve operare il soggetto indicato. In tal caso la domanda giudiziale deve essere diretta ad ottenere la condanna dell'obbligato ad effettuare la scelta, secondo lo schema previsto dall'art. 1287 cod. civ., essendo immanente, nell'ipotesi di vendita di genere, l'alternativa tra prestazioni di più oggetti concreti. (V 1427/82, mass n 419258; (V 367/79, mass n 396446; (V 2708/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1287, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1537, Cod. Civ. art. 1538

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)