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Sez. 2, Sentenza n. 54 del 10/01/1964 (Rv. 300084 - 01)

BIS IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE -CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - CONDIZIONI - PROPRIETA - ORIGINARIA DEDUZIONE DI TITOLO DERIVATIVO - SUCCESSIVA INDICAZIONE DI TITOLO ORIGINARIO - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300084-01

BIS IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE -CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - CONDIZIONI - PROPRIETA - ORIGINARIA DEDUZIONE DI TITOLO DERIVATIVO - SUCCESSIVA INDICAZIONE DI TITOLO ORIGINARIO - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*

Non ogni mutamento della 'causa petendì determina il mutamento della domanda, tale da renderla improponibile nel giudizio d'appellò questo effetto puo essere, invece, riconosciuto a quel mutamento della situazione giuridica che si afferma e si persegue nel processo. In particolare, per quanto riguarda la proprieta e la comproprieta, le quali possono derivare da diversi fatti costitutivi, la situazione giuridica, che ad esse si riferisce, non muta qualora al titolo derivativo invocato nel giudizio di primo grado, si aggiunga nel giudizio d'appello anche un titolo originario quale usucapionè in tale ipotesi non muta, ma viene solo rafforzata, in secondo grado, la pretesa inizialmente fatta valere, adducendosi un altro fatto costitutivo del diritto di proprieta o comproprieta. (V 35/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)