Sez. L, Sentenza n. 1830 del 17/04/1978 (Rv. 391218 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - LAVORATORE INSERITO IN UN'UNITA PRODUTTIVA CON PIU DI QUINDICI DIPENDENTI - LICENZIAMENTO AD NUTUM - INAMMISSIBILITA - LAVORATORE LICENZIATO - DIRITTO ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - LAVORATORE INSERITO IN UN'UNITA PRODUTTIVA CON PIU DI QUINDICI DIPENDENTI - LICENZIAMENTO AD NUTUM - INAMMISSIBILITA - LAVORATORE LICENZIATO - DIRITTO ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO.*
A norma del combinato disposto degli artt 11 della legge n 604 del 1966, 18 e 35 dello statuto dei lavoratori, la disciplina del recesso ad nutum, di cui all'art 2118 cod civ, e divenuta inapplicabile nei confronti del lavoratore inserito in un'unita produttiva con piu di quindici dipendenti, se trattasi di impresa industriale o commerciale, ancorche tale unita esaurisca la consistenza numerica dell'impresa. Pertanto, in difetto di un giustificato motivo o di una giusta causa ai sensi dell'art 2119 cod civ, al lavoratore licenziato spetta la tutela reale, consistente nella reintegrazione nel posto di lavoro. (V 2308/77, mass n 386010).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)