diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2308 del 04/06/1977 (Rv. 386010 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - MANCANZA - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO EX LEGGE N 300 DEL 1970 - RIASSUNZIONE OBBLIGATORIA EX LEGE N 604 DEL 1966 - DISCIPLINA EX ART 2118 COD CIV - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386010-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - MANCANZA - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO EX LEGGE N 300 DEL 1970 - RIASSUNZIONE OBBLIGATORIA EX LEGE N 604 DEL 1966 - DISCIPLINA EX ART 2118 COD CIV - RISPETTIVE CONDIZIONI.*

L'art 18 della legge 20 maggio 1970, n 300, con il relativo regime di stabilita reale, si applica solo se sussistano i requisiti, necessari e sufficienti, previsti dall'art 35 della stessa legge con riguardo all'articolazione organizzativa e territoriale della impresa in unita produttive, quale che sia la dimensione complessiva dell'impresa stessa: detta norma, cioe, si applica anche nella ipotesi di impresa industriale o commerciale che occupa soltanto sedici dipendenti nel suo unico stabilimento, mentre non si applica nell'ipotesi di impresa industriale o commerciale che occupa almeno trentasei dipendenti dislocati, pero, secondo criteri organizzativi e territoriali non corrispondenti a quelli indicati nel detto art 35. Inoltre, in Mancanza di tali requisiti, si applica l'art 8 della legge 15 luglio 1966, n 604, con il relativo regime di stabilita obbligatoria, sempreche il numero complessivo dei dipendenti del datore di lavoro, anche non imprenditore, ovvero imprenditore ma senza l'articolazione produttiva suddetta, occupi almeno trentasei dipendenti, per l'art 11 della legge n 604 del 1966. Ove, infine, non si realizzi ne la prima, ne la seconda ipotesi, il licenziamento resta regolato dal comune regime del recesso volontario, di cui all'art 2118 cod civ. (Conf 2478/76, mass n 381266).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)