Sez. 1, Sentenza n. 191 del 21/01/1985 (Rv. 438413 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ESECUZIONE BASATA SU ASSEGNI - DEDUZIONE DELLA IRREGOLARITÀ FISCALE PER POST-DATAZIONE DEL TITOLO - OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ESECUZIONE BASATA SU ASSEGNI - DEDUZIONE DELLA IRREGOLARITÀ FISCALE PER POST-DATAZIONE DEL TITOLO - OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE.*
L'opposizione del debitore, rivolta a contestare che il titolo posto dal creditore a fondamento dell'esecuzione abbia i requisiti indispensabili per l'efficacia esecutiva, come nel caso in cui, con riguardo ad assegno bancario, sostenga il difetto di detta efficacia per post-datazione dell'assegno medesimo con conseguente irregolarità fiscale, configura opposizione all'esecuzione, non agli Atti esecutivi, traducendosi in una negazione del diritto del creditore di procedere "in executivis". (V 3212/77, mass n 386722).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 118 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)