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Sez. 3, Sentenza n. 3460 del 27/11/1972 (Rv. 361352 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - PLURALITA DI CONDOTTE - EQUIVALENZA DELLE CAUSE - LIMITI - CAUSA SOPRAVVENUTA - ESCLUSIVA EFFICIENZA CAUSALE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1972-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361352-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - PLURALITA DI CONDOTTE - EQUIVALENZA DELLE CAUSE - LIMITI - CAUSA SOPRAVVENUTA - ESCLUSIVA EFFICIENZA CAUSALE - CONSEGUENZE.*

Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, in base al quale se la produzione di un evento dannoso e riferibile a piu azioni, di esso rispondono gli autori di ciascuna delle azioni stesse, dovendosi riconoscere ad ognuna di esse uguale efficacia causativa, senza la possibilita di distinguere tra causa prossima e causa remota, causa diretta e causa indiretta, trova il suo necessario temperamento nell'altro principio della causalita efficiente o della causalita giuridica, desumibile dal secondo comma dell'art 41 cod pen, in base al quale se un evento e riferibile a piu azioni colpose, ma tra esse una sola, per la sua efficacia causale, risulta tale da rendere giuridicamente irrilevanti le altre cause preesistenti, dell'evento dannoso risponde solo l'autore dell'Azione sopravvenuta alla quale devesi riconoscere esclusiva Rilevanza giuridica rispetto alla produzione dell'evento. (Conf 1449'70, mass n 347276).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)