Sez. 3, Sentenza n. 1449 del 15/09/1970 (Rv. 347276 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - PLURALITA DI CONDOTTE - EQUIVALENZA DELLE CAUSE - LIMITI - CAUSA SOPRAVVENUTA - CONDIZIONI - ESCLUSIVA EFFICIENZA CAUSALE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - PLURALITA DI CONDOTTE - EQUIVALENZA DELLE CAUSE - LIMITI - CAUSA SOPRAVVENUTA - CONDIZIONI - ESCLUSIVA EFFICIENZA CAUSALE.*
Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, in base al quale, se la produzione di un evento dannoso e riferibile a piu azioni di esso rispondono gli autori di ciascuna delle azioni stesse, dovendosi riconoscere ad ognuna di esse uguale efficacia causativa, senza possibilita di distinguere tra causa prossima e causa remota, causa diretta e causa indiretta, trova il suo necessario temperamento nell'altro principio della causalita efficiente o della causalita giuridica desumibile dal secondo comma dell'art 41 cod pen, in base al quale, se un evento e riferibile a piu azioni colpose, ma tra esse una sola, per la sua efficienza causale, risulta tale da rendere giuridicamente irrilevanti le altre cause preesistenti, dell'evento dannoso risponde solo l'autore dell'Azione sopravvenuta alla quale deve riconoscersi esclusiva Rilevanza giuridica rispetto alla produzione dell'evento. (Conf 797-69, mass n 339119).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)