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Sez. 1, Sentenza n. 2379 del 22/04/1981 (Rv. 413137 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE - ONERE DELLA NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - FUNZIONE - INOSSERVANZA - INVALIDITA DEL DEPOSITO - LIMITI - PRODUZIONE IN UDIENZA DEI DOCUMENTI AMMISSIBILI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413137-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE - ONERE DELLA NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - FUNZIONE - INOSSERVANZA - INVALIDITA DEL DEPOSITO - LIMITI - PRODUZIONE IN UDIENZA DEI DOCUMENTI AMMISSIBILI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*

L'Onere della notificazione alle altre parti dei documenti di cui e ammesso il deposito in Cassazione, stabilito dall'art 372 secondo comma cod proc civ, e diretto ad assicurare il contraddittorio in ordine ai documenti medesimi. La Mancanza di tale notificazione, pertanto, non spiega effetti invalidanti quando i documenti vengano prodotti in udienza, prima dell'inizio della relazione ed in contraddittorio della controparte, salva la facolta di quest'ultima di richiedere un rinvio per formulare eventuali rilievi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)