Sez. 1, Sentenza n. 2379 del 22/04/1981 (Rv. 413137 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE - ONERE DELLA NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - FUNZIONE - INOSSERVANZA - INVALIDITA DEL DEPOSITO - LIMITI - PRODUZIONE IN UDIENZA DEI DOCUMENTI AMMISSIBILI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE - ONERE DELLA NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - FUNZIONE - INOSSERVANZA - INVALIDITA DEL DEPOSITO - LIMITI - PRODUZIONE IN UDIENZA DEI DOCUMENTI AMMISSIBILI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
L'Onere della notificazione alle altre parti dei documenti di cui e ammesso il deposito in Cassazione, stabilito dall'art 372 secondo comma cod proc civ, e diretto ad assicurare il contraddittorio in ordine ai documenti medesimi. La Mancanza di tale notificazione, pertanto, non spiega effetti invalidanti quando i documenti vengano prodotti in udienza, prima dell'inizio della relazione ed in contraddittorio della controparte, salva la facolta di quest'ultima di richiedere un rinvio per formulare eventuali rilievi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)